NOVITA’ INTRODOTTE DAL DPCM 2 MARZO 2020 IN MATERIA DI CERTIFICATO MEDICO DI RIAMMISSIONE A SCUOLA. IL PARERE DEL GARANTE SULLA RACCOLTA DEI DATI RELATIVI ALLA SALUTE. NON SUSSISTE OBBLIGO DI CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE
In riferimento all’obbligo di certificato medico di riammissione a scuola, dopo assenze che si siano protratte per più di 5 giorni, Il DPCM del 1° marzo 2020 ha modificato quanto indicato nel precedente DPCM del 25 febbraio scorso, prevedendo (anche in deroga a eventuali diverse prescrizioni regionali che pertanto vengono sospese) che fino al 15 marzo nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado la riammissione con certificazione medica sia disposta dopo assenze per più di 5 giorni dovuti alle malattie infettive soggette a notifica obbligatoria di cui al D.M. 15 novembre (leggasi dicembre, ndr) 1990 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6. (vedi DM allegato)
GLI ADEMPIMENTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO RIGUARDO ALLE ASSENZE DEGLI ALUNNI SUPERIORI A 5 GIORNI
I dirigenti scolastici, non essendo a conoscenza della natura della malattia che ha determinato l’assenza, non dovranno richiedere il certificato medico di riammissione ma dovranno provvedere a informare le famiglie, attraverso i canali di comunicazione massiva di cui ciascuna scuola dispone e attraverso la pubblicazione sul sito web, delle indicazioni del DPCM (vedi allegato), rimettendosi a eventuali segnalazioni e/o disposizioni dell’autorità sanitaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO NON PUO’ CHIEDERE AL DIPENDENTE DI DICHIARARE LA NATURA DELLA MALATTIA DA CUI È AFFETTO
La diagnosi è un dato sensibile pertanto non ne è prevista dalle norme vigenti l’indicazione sul certificato medico telematico. Per questo motivo il Garante per la privacy nel suo comunicato del 2 marzo 2020 ha invitato “tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti”. Nel ricordare che “l’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate” il Garante ribadisce “l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro” e conferma la liceità delle indicazioni fornite dal Ministro per la Pubblica Amministrazione circa l’obbligo per il dipendente pubblico e per chi opera a vario titolo presso la P.A. di segnalare all’amministrazione di provenire da un’area a rischio e la possibilità per il datore di lavoro di invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati. Sono pertanto confermate le indicazioni e la modulistica fornita rispetto al paragrafo 4 della Direttiva 1 /2020 delMinistro della Pubblica Amministrazione di seguito allegata.
In allegato:
- D.M. 15 dicembre 1990
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020
- Avviso alle famiglie su certificazione medica Indicazioni Direttiva 1/2020
- Adempimenti punto 4 Direttiva 1/2020
- Modello richiesta lavoro agile
- Ord. n. 1-24.02.2020 Regione Campania
- Ord. n. 4-26.02.2020 Regione Campania

























