Gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione
In base alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, a livello di singola istituzione scolastica, i GLHI (Gruppi di lavoro e di studio d’Istituto) previsti dall’art.15 della Legge n.104 del 1992 sono affiancati dai GLI ovvero Gruppi di lavoro per l’inclusione o per l’inclusività, altri ‘organi politico-operativi’ con il compito di realizzare il processo di inclusione scolastica, seguiti poi dai GLHO (Gruppi di Lavoro Operativi) sui singoli allievi, cui spettano i compiti di cui all’art.12 comma 5 della Legge 104/19921 e all’art. 5 del D.P.R. del 24 febbraio 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”.

























